AL VIA IL PRIMO PROCESSO!
Park Towers: rinviati a giudizio sei imputati per il caso urbanistico milanese
Immobiliarista, progettista e tre funzionari comunali a processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nel progetto delle tre torri...
È già tempo di processo per la prima delle inchieste sull’urbanistica di Milano. La giudice per le indagini preliminari di Milano, Alessandra Di Fazio, ha disposto il rinvio a giudizio per i sei imputati sul caso delle Park Towers, il progetto di tre torri per 113 appartamenti, in zona Crescenzago a Milano, finito al centro di uno dei filoni delle indagini sulla gestione urbanistica per accuse di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Vanno a processo l’immobiliarista Andrea Bezziccheri di Bluestone, il progettista Sergio Francesco Maria Asti, tre ex dirigenti e funzionari dello Sportello Unico Edilizia del Comune, Carla Barone, Francesco Rosata e Maurizio De Luca, e Roberto Vederio, rappresentante legale della Devero Costruzioni. Le indagini erano state chiuse nel gennaio del 2024.
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Gli inquirenti avevano chiesto il sequestro preventivo del cantiere (quasi ultimato), ma il giudice per le indagini preliminari, pur respingendola, aveva riconosciuto “la piena fondatezza dell’impianto accusatorio e la sussistenza dei reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva, contestati a tutti gli indagati”. Il gip aveva respinto il sequestro rilevando la “sproporzione di tale rimedio giuridico in relazione allo stato troppo avanzato dei lavori (ormai quasi ultimati)”
Il magistrati aveva sottolineato nel provvedimento come la giurisprudenza di Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione fosse “concorde e univoca” nel ritenere la pianificazione urbanistica un obbligo imprescindibile della Pubblica amministrazione e un diritto della popolazione, e che pertanto costruzioni impattanti (per via dei nuovi carichi urbanistici che creano), come quella di specie, non possono essere realizzate in assenza di un previo ‘piano attuativo’, di un piano urbanistico cioè che assicuri il raccordo con l’edificato preesistente e il necessario ridimensionamento dei servizi nell’intera zona (che comporta il coinvolgimento procedurale degli organi comunali e della popolazione)”.
Per il gip l’insediamento di via Crescenzago, a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti cui è destinato (almeno 321) e della necessità del previo piano attuativo, “non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia né essere realizzato a mezzo Scia, in sostituzione di un permesso”. Per il giudice, in particolare, “la determina dirigenziale del Comune numero 65 del 2018 sulla Scia edilizia (a firma dei dirigenti) e la circolare numero 1 del luglio 2023 contrastano con tutte le chiare interpretazioni giurisprudenziali secondo cui il principio di corretta pianificazione urbanistica afferisce a norme di legge fondamentali, poste a tutela di fondamentali diritti delle persone”.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/07/23/park-towers-a-processo-i-sei-imputati-limmobiliarista-il-progettista-e-tre-funzionari-del-comune-di-milano/8071218/
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Il magistrati aveva sottolineato nel provvedimento come la giurisprudenza di Corte Costituzionale, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione fosse “concorde e univoca” nel ritenere la pianificazione urbanistica un obbligo imprescindibile della Pubblica amministrazione e un diritto della popolazione, e che pertanto costruzioni impattanti (per via dei nuovi carichi urbanistici che creano), come quella di specie, non possono essere realizzate in assenza di un previo ‘piano attuativo’, di un piano urbanistico cioè che assicuri il raccordo con l’edificato preesistente e il necessario ridimensionamento dei servizi nell’intera zona (che comporta il coinvolgimento procedurale degli organi comunali e della popolazione)”.
Per il gip l’insediamento di via Crescenzago, a causa delle gravose dimensioni, del numero di abitanti cui è destinato (almeno 321) e della necessità del previo piano attuativo, “non poteva essere qualificato come ristrutturazione edilizia né essere realizzato a mezzo Scia, in sostituzione di un permesso”. Per il giudice, in particolare, “la determina dirigenziale del Comune numero 65 del 2018 sulla Scia edilizia (a firma dei dirigenti) e la circolare numero 1 del luglio 2023 contrastano con tutte le chiare interpretazioni giurisprudenziali secondo cui il principio di corretta pianificazione urbanistica afferisce a norme di legge fondamentali, poste a tutela di fondamentali diritti delle persone”.
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