Questa è per il nido, ma forse il punto 4 può aiutarti...
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INFORMATIVA
MINORI NON VACCINATI esonerati e sospesi per la frequenza nel Nido e nella scuola dell'Infanzia
I genitori che si vedono esonerati o sospesi i figli da 0 -6 anni dal Nido e dalla Scuola dell'Infanzia, perché l'A.S.L. ha comunicato alla scuola i dati sanitari personali del minore, di "NON ESSERE IN REGOLA CON LE "VACCINAZIONI""; l'A.S.L. commette un illecito rivelando un dato sanitario personale del minore, violando quanto previsto dall' Art. 9 GDPR ( Regolamento UE 2016/679, il D.L.vo 101/2018.)
I genitori per adempiere quanto richiesto, si recano con appuntamento all'A.S.L. competente territorialmente, e far valere i propri DIRITTI con la facoltà di decidere, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 e 3, della L. 119/2017 ( c.d. " legge Lorenzin), nel valutare tra le 4 condizioni previste:
1) VACCINARE il minore, Firmando come previsto il Consenso Libero e Informato Legge 219/ 2017.
2) ESONERARE dalla vaccinazione. Con un certificato diagnostico del medico.
3) DIFFERIRE la vaccinazione. Se i genitori, per vari motivi, devono rimandare e decidere in futuro.
*4) OMETTERE (rifiutare) la vaccinazione, NEGANDO di firmare il CONSENSO. Anche in forma verbale. Come previsto dalla Legge 219/2017 .*
I genitori comunicando tra una delle 4 condizioni previste, adempie alla disposizione della Legge. E, l' A.S.L. è OBBLIGATA a riportare nel F.S.E. (Fascicolo Sanitario Elettronico) del MINORE l'avvenuta REGOLARIZZAZIONE di quanto previsto dalla L. 119/2017.
Si consiglia i genitori di andare a verificare nel F.S.E. l'avvenuta registrazione della volontà espressa.
• Comunicazione dell'A.S.L. alla SCUOLA
L' A.S.L., per gli inadempienti a una delle 4 condizioni previste dalla Norma, correttamente comunica alla scuola che:
IL MINORE NON È IN REGOLA CON LA LEGGE 119/2017.
Nel rispetto della Legge del Garante della Privacy (GDPR ART. 9) , la Scuola NON può venire a conoscenza se il minore sia o non sia in regola con le vaccinazioni, perché oltretutto sono dati personali che non è autorizzata a ricevere dall' ASL; nè tanto meno l'ASL è autorizzata di comunicare alla Scuola.
Così che anche se i genitori hanno deciso di Differire o Omettere la vaccinazione del proprio figlio, adempiono a quanto previsto dalla Legge 119/2017 Art 3 -bis com.2, com 3;
La Direzione del Nido e della Scuola per l'Infanzia è OBBLIGATA a ISCRIVERE il minore, senza commettere discriminazione in violazione della Costituzione art. 2; art. 3; art. 13; art. 34.
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art34.html
https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art3.html
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MINORI NON VACCINATI esonerati e sospesi per la frequenza nel Nido e nella scuola dell'Infanzia
I genitori che si vedono esonerati o sospesi i figli da 0 -6 anni dal Nido e dalla Scuola dell'Infanzia, perché l'A.S.L. ha comunicato alla scuola i dati sanitari personali del minore, di "NON ESSERE IN REGOLA CON LE "VACCINAZIONI""; l'A.S.L. commette un illecito rivelando un dato sanitario personale del minore, violando quanto previsto dall' Art. 9 GDPR ( Regolamento UE 2016/679, il D.L.vo 101/2018.)
I genitori per adempiere quanto richiesto, si recano con appuntamento all'A.S.L. competente territorialmente, e far valere i propri DIRITTI con la facoltà di decidere, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 e 3, della L. 119/2017 ( c.d. " legge Lorenzin), nel valutare tra le 4 condizioni previste:
1) VACCINARE il minore, Firmando come previsto il Consenso Libero e Informato Legge 219/ 2017.
2) ESONERARE dalla vaccinazione. Con un certificato diagnostico del medico.
3) DIFFERIRE la vaccinazione. Se i genitori, per vari motivi, devono rimandare e decidere in futuro.
*4) OMETTERE (rifiutare) la vaccinazione, NEGANDO di firmare il CONSENSO. Anche in forma verbale. Come previsto dalla Legge 219/2017 .*
I genitori comunicando tra una delle 4 condizioni previste, adempie alla disposizione della Legge. E, l' A.S.L. è OBBLIGATA a riportare nel F.S.E. (Fascicolo Sanitario Elettronico) del MINORE l'avvenuta REGOLARIZZAZIONE di quanto previsto dalla L. 119/2017.
Si consiglia i genitori di andare a verificare nel F.S.E. l'avvenuta registrazione della volontà espressa.
• Comunicazione dell'A.S.L. alla SCUOLA
L' A.S.L., per gli inadempienti a una delle 4 condizioni previste dalla Norma, correttamente comunica alla scuola che:
IL MINORE NON È IN REGOLA CON LA LEGGE 119/2017.
Nel rispetto della Legge del Garante della Privacy (GDPR ART. 9) , la Scuola NON può venire a conoscenza se il minore sia o non sia in regola con le vaccinazioni, perché oltretutto sono dati personali che non è autorizzata a ricevere dall' ASL; nè tanto meno l'ASL è autorizzata di comunicare alla Scuola.
Così che anche se i genitori hanno deciso di Differire o Omettere la vaccinazione del proprio figlio, adempiono a quanto previsto dalla Legge 119/2017 Art 3 -bis com.2, com 3;
La Direzione del Nido e della Scuola per l'Infanzia è OBBLIGATA a ISCRIVERE il minore, senza commettere discriminazione in violazione della Costituzione art. 2; art. 3; art. 13; art. 34.
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati
https://www.brocardi.it/costituzione/parte-i/titolo-ii/art34.html
https://www.brocardi.it/costituzione/principi-fondamentali/art3.html
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I genitori che si vedono esonerati o sospesi i figli da 0 -6 anni dal Nido e dalla Scuola dell'Infanzia, perché l'A.S.L. ha comunicato alla scuola i dati sanitari personali del minore, di "NON ESSERE IN REGOLA CON LE "VACCINAZIONI""; l'A.S.L. commette un illecito rivelando un dato sanitario personale del minore, violando quanto previsto dall' Art. 9 GDPR ( Regolamento UE 2016/679, il D.L.vo 101/2018.)
I genitori per adempiere quanto richiesto, si recano con appuntamento all'A.S.L. competente territorialmente, e far valere i propri DIRITTI con la facoltà di decidere, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 e 3, della L. 119/2017 ( c.d. " legge Lorenzin), nel valutare tra le 4 condizioni previste:
1) VACCINARE il minore, Firmando come previsto il Consenso Libero e Informato Legge 219/ 2017.
2) ESONERARE dalla vaccinazione. Con un certificato diagnostico del medico.
3) DIFFERIRE la vaccinazione. Se i genitori, per vari motivi, devono rimandare e decidere in futuro.
*4) OMETTERE (rifiutare) la vaccinazione, NEGANDO di firmare il CONSENSO. Anche in forma verbale. Come previsto dalla Legge 219/2017 .*
I genitori comunicando tra una delle 4 condizioni previste, adempie alla disposizione della Legge. E, l' A.S.L. è OBBLIGATA a riportare nel F.S.E. (Fascicolo Sanitario Elettronico) del MINORE l'avvenuta REGOLARIZZAZIONE di quanto previsto dalla L. 119/2017.
Si consiglia i genitori di andare a verificare nel F.S.E. l'avvenuta registrazione della volontà espressa.
• Comunicazione dell'A.S.L. alla SCUOLA
L' A.S.L., per gli inadempienti a una delle 4 condizioni previste dalla Norma, correttamente comunica alla scuola che:
IL MINORE NON È IN REGOLA CON LA LEGGE 119/2017.
Nel rispetto della Legge del Garante della Privacy (GDPR ART. 9) , la Scuola NON può venire a conoscenza se il minore sia o non sia in regola con le vaccinazioni, perché oltretutto sono dati personali che non è autorizzata a ricevere dall' ASL; nè tanto meno l'ASL è autorizzata di comunicare alla Scuola.
Così che anche se i genitori hanno deciso di Differire o Omettere la vaccinazione del proprio figlio, adempiono a quanto previsto dalla Legge 119/2017 Art 3 -bis com.2, com 3;
La Direzione del Nido e della Scuola per l'Infanzia è OBBLIGATA a ISCRIVERE il minore, senza commettere discriminazione in violazione della Costituzione art. 2; art. 3; art. 13; art. 34.
https://www.altalex.com/documents/news/2018/04/12/articolo-9-gdpr-trattamento-di-categorie-particolari-di-dati
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